La Sezione II del Tar del Lazio (con Ordinanza n. 12319 del 14/12/2017) ha rimandato al 9 maggio 2018 l’udienza che era stata fissata al 24 gennaio per discutere l’aggiudicazione della gara Consip – società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, suo azionista unico, che opera a servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione – per l’affidamento del sistema SISTRI (hardware, software e servizi ICT).

La vicenda si protrae da tempo, esattamente dal 26/06/2015, quando Consip Spa indisse la gara per l’affidamento della tracciabilità dei registri di carico e scarico rifiuti e delle schede di movimentazione (FIR) in modo da produrre in automatico il MUD e avere quindi una contabilità del rifiuto chiara e definita con un tipo di registrazione dei percorsi in modalità offline.

Recentemente la Società Exitone SpA aveva presentato ricorso contro Consip per l’annullamento del provvedimento con cui la stessa aveva aggiudicato la gara in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) fra Almaviva SpA, Telecom Italia SpA e Agriconsulting SpA.
Il TAR del Lazio, per poter valutare compiutamente il ricorso, aveva ritenuto necessario disporre di una Consulenza Tecnica d’Ufficio e, considerandone l’estrema complessità, aveva disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 24 gennaio 2018. Vista la particolare complessità della vicenda, il TAR ha accolto la duplice istanza presentata dal Consulente Tecnico d’Ufficio nominato, prorogando i termini previsti per il deposito della consulenza e consentendo allo stesso di avvalersi di un ausiliario tecnico.

La discussione del merito di tale causa è importante perché inciderà sull’effettiva operatività di SISTRI, pertanto continueremo a seguire la vicenda e fornire informazioni in merito.

Al momento, come avevamo già scritto, rimane invariata la proroga di effettiva operatività di SISTRI fino al 31/12/2018, pertanto si proseguirà con la gestione rifiuti sia in formato cartaceo sia in formato digitale sull’apposita piattaforma (per chi è iscritto) e rimangono in vigore le sanzioni soltanto per la mancata iscrizione e per chi non paga il contributo annuale.