Con la Rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 aprile 2018 l’UE ha provveduto a modificare la decisione 2014/955/UE, del 18 dicembre 2014, che aveva a sua volta sostituito l’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
L’elenco europeo, trasposto nell’Allegato D alla Parte Quarta del nostro D.L.vo 152/2006, è stato, di fatto, oggetto di numerose rettifiche: come, per esempio, è avvenuto con la descrizione del codice CER 12.01.03, riconfermata “limatura e trucioli di metalli non ferrosi“, invece di “limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi” per un errore di traduzione dal testo inglese.

Un vero e proprio restyling, da ritenersi immediatamente vigente. Le modifiche sono più di 30, alcune di natura formale, altre sostanziale. Ne segnaliamo alcune importanti:

  • la definizione del codice 17 diventa: “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)”, il termine attività è stato sostituito da operazioni, mentre al temine terreno viene aggiunto l’aggettivo escavato.
  • Cambiano i riferimenti in materia di veicoli fuori uso nell’ambito del capitolo 19, relativo a rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo: la voce “frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose” con codice 19 10 03 diventa “fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose”, e, di conseguenza, la voce 19 10 04 diventa “fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03”.
  • C’è anche una modifica nell’ambito del capitolo 20 sui rifiuti urbani: si chiarisce il codice 20 03 06, che definisce i rifiuti della pulizia delle fognature, mentre prima corrispondeva ai rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico.