Rispetto al D.Lgs. 116 del 3/09/2020, entrato in vigore il 26/09/2020, che ha aggiornato il Codice unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) e alle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” (Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 27.11.2019. Doc. n. 61/19), ci teniamo a sottolineare alcune novità e precisazioni sulla gestione dei rifiuti aziendali e i relativi adempimenti normativi, che sicuramente possono interessarvi.

Compiti del produttore del rifiuto (art. 183 D.Lgs. 152/2006):

  • effettuare un’analisi di caratterizzazione del rifiuto, cioè una raccolta puntuale e ordinata di tutte le informazioni disponibili: processo produttivo che lo origina, materie prime e sostanze utilizzate nel processo, informazioni reperite dalle schede di sicurezza di tali sostanze, ecc.;
  • tutte queste informazioni vengono riportate su “Schede di caratterizzazione” e/o “Schede di omologa”, molto utili per uso interno e necessarie per il conferimento ad impianti di destino;
  • effettuare analisi di laboratorio del rifiuto, solo quando necessarie;
  • classificare il rifiuto prodotto scegliendo un codice dall’Elenco Europeo dei Rifiuti – EER (ex CER);
  • assegnare, per i rifiuti classificati pericolosi, le caratteristiche di pericolo HP;
  • gestire il deposito temporaneo dei propri rifiuti;
  • gestire il registro di carico/scarico dei rifiuti e i formulari, se obbligati;
  • presentare, nei casi previsti, la dichiarazione annuale M.U.D.

Grazie ai nostri servizi di consulenza ambientale, possiamo aiutarvi ad assolvere tutti questi compiti: dalla caratterizzazione del rifiuto al MUD.

Classificazione rifiuti: attenzione ai codici “17”

Nel documento “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”, al paragrafo 3.5.4, si specifica che:
“L’Elenco Europeo prevede uno specifico capitolo per i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione (…) quali, ad esempio, cantieri edili, attività di ristrutturazione di edifici, costruzione di infrastrutture, ecc. Queste non sono da confondersi con le attività di demolizione dei veicoli fuori uso o di smantellamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o con attività di fabbricazione/produzione di prodotti, ecc.
I codici del capitolo 17 non vanno quindi utilizzati per classificare rifiuti costituiti dai medesimi materiali ma provenienti da altri settori”.

Pertanto, se l’azienda è solita produrre dei rifiuti classificabili con dei codici appartenenti ai gruppi “12” o “16”, non può classificare i propri rifiuti con i codici “17” a meno che non sia presente in azienda un cantiere edile o un’attività di ristrutturazione.
In vista della chiusura del 2020, vi chiediamo di valutare bene la classificazione dei vostri rifiuti per poter iniziare una corretta gestione a partire dal 2021.

Formulario d’identificazione rifiuto (art. 193 D.Lgs. 152/2006)

  • I formulari devono essere conservati per 3 anni (e non più per 5) dalla data dell’ultima registrazione.
  • La trasmissione della IV copia può essere sostituita dall’invio mediante PEC sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda successivamente all’invio dello stesso al produttore.
  • Ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza: per esempio, i dati del produttore del rifiuto (ragione sociale, indirizzo unità locale, C.F.) o il peso presunto alla partenza, anche se il formulario è stampato dal trasportatore, se sono errati rimangono responsabilità dl produttore, che a sua volta ha sottoscritto il formulario.
  • La copia conforme del formulario non risponde a nessuna indicazione nella norma.

Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 D.Lgs. 152/2006)

I registri devono essere conservati per 3 anni (e non più per 5) dalla data dell’ultima registrazione.
Sono esonerati dalla tenuta del registro:

  • gli imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d’affari <= 8.000 € annuo (tutti i rifiuti);
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri RIFIUTI NON PERICOLOSI;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di RIFIUTI NON PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI.

Deposito temporaneo (art. 185bis, comma 2,lettera b) del D.Lgs. 152/2006)

I rifiuti (pericolosi e non) devono essere gestiti con cadenza almeno trimestrale o quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi; in ogni caso il deposito non deve superare l’anno.

 

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, non esitate a contattarci!

Loschi Mauro S.p.A.